Assicurazioni su mutui, finanziamenti e prestiti: le risposte ai dubbi più frequenti

palmigiano • mag 13, 2019

Le assicurazioni su mutui, prestiti e finanziamenti servono a tutelare sia la banca (o l’intermediario finanziario), sia il consumatore nel caso in cui eventi inaspettati impediscano del tutto o in parte il pagamento delle rate. È il caso, ad esempio, di malattie, invalidità, perdita del lavoro o sopraggiunte difficoltà economiche.

La stipula di un’assicurazione è sempre più spesso una condizione imprescindibile per ottenere un prestito. Per questa ragione, abbiamo raccolto le risposte ad alcune delle domande più frequenti su questo genere di polizze.

Ho estinto anticipatamente il mutuo acceso in banca. Posso chiedere il rimborso dell’assicurazione pagata?

Sì, in questo caso la compagnia assicurativa è tenuta a rimborsarti le rate per il periodo residuo della polizza assicurativa. Il rimborso ti spetta anche se trasferisci il mutuo presso un altro istituto bancario.
In alternativa, puoi richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, facendo sostituire il vecchio beneficiario con la nuova banca o il nuovo intermediario.
La regola si applica non solo ai mutui, ma anche ad altri prestiti o finanziamenti.

 

Ho sottoscritto una polizza per perdita di impiego in abbinamento al mutuo. Leggendo meglio le condizioni contrattuali, ho scoperto di non essere coperto, in quanto il mio tipo di rapporto di lavoro è escluso dalla polizza. Cosa posso fare?

Al momento della stipula, la compagnia assicurativa è tenuta a controllare se sussistono le condizioni di assicurabilità e a verificare che la polizza proposta sia adeguata alle esigenze del cliente. Se la polizza che ti è stata venduta non copre la tua situazione effettiva, hai il diritto di chiedere l’annullamento e la restituzione del premio . Per maggiori informazioni vedi la lettera al mercato del 26 agosto 2015 , “Polizze abbinate ai finanziamenti (PPI Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti”.

 

Per accendere il mutuo/prestito, la Banca mi richiede una polizza assicurativa. Quella che mi ha proposto è fornita da una compagnia di sua fiducia, ma io vorrei sceglierne un’altra. Posso farlo?

Sì; per la Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) gli istituti di credito e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di accettare le polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Puoi stipulare la polizza che preferisci, a patto che le condizioni minime corrispondano a quelle richieste dalla banca/istituto di credito/intermediario finanziario.

Per orientare meglio la tua scelta, ricorda che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenute a comunicarti l’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in valore assoluto che in percentuale rispetto alla somma finanziata.

In un primo momento ho sottoscritto la polizza proposta dalla banca, ma ho cambiato idea: posso comunque recedere?

Sì, puoi esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Se la polizza è necessaria per ottenere il finanziamento (o per ottenerlo alle condizioni offerte), puoi presentare una polizza sostitutiva che abbia i contenuti minimi richiesti dalla banca.

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La Cassazione, con ordinanza numero 34889/2023, si è pronunciata a favore della nullità del tasso di interesse per i mutui, i leasing, i finanziamenti ed i contratti di credito che sono stati definiti sulla base dell'Euribor, segnatamente per un periodo specifico (tra il 2005 e il 2008) in cui si è verificata una manipolazione dell'indice, accertata dalla Commissione Europea. I mutui a tasso Euribor prevedono un interesse variabile che viene calcolato in base all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Si tratta del tasso medio di interesse al quale le banche europee si prestano denaro tra loro. Esso viene determinato quotidianamente e può variare in base alle condizioni economiche, influenzando direttamente i rapporti di credito con le banche Quando si sceglie un mutuo a tasso variabile basato sull’Euribor, significa che il tasso di interesse del mutuo si adeguerà periodicamente in base all’andamento di questo indice. Se l’Euribor aumenta, anche il tasso di interesse del mutuo e quindi la rata mensile aumenteranno; se l’Euribor diminuisce, avverrà il contrario. Nel 2013 la Commissione Europea ha accertato una manipolazione di tale indice avvenuta tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. In pratica alcune fra le principali banche europee (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland) si erano accordate per alterare i tassi di interesse; anche altre banche, estranee all’accordo, utilizzarono quel parametro di riferimento manipolato. La Cassazione ha evidenziato che la nullità non è limitata solo ai contratti stipulati con le banche direttamente coinvolte nella manipolazione dell'Euribor, ma si estende a tutti i contratti che hanno utilizzato questo indice per calcolare gli interessi. Sulla base dell’ordinanza è quindi possibile agire per riottenere il ricalcolo degli interessi pagati per tale periodo ed il rimborso delle somme. Se hai stipulato un contratto a tasso Euribor che include il periodo 2005-2008 e vuoi saperne di più, è possibile scrivere a segreteria@palmigiano.com
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