Eredità in Italia: quando e perché accettare con beneficio d’inventario

gen 10, 2018

Se sei chiamato all’eredità in Italia, ti si prospettano tre diverse alternative:

 

– puoi procedere all’accettazione pura e semplice , entrando in possesso di tutti i beni oggetto del lascito ereditario ed anche degli eventuali debiti;

– puoi rifiutare l’eredità ed essere escluso dalle vicende testamentarie;

– se nutri dei dubbi circa il reale assetto economico dei beni ereditati (eventuali debiti personali del defunto o gravanti su immobili), puoi accettare l’eredità con beneficio d’inventario ”.

 

Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?

 

È un istituto previsto dall’ordinamento italiano che ti consente di evitare il rischio di dover far fronte ai debiti del defunto con il tuo denaro.

 

Ad esempio, se l’oggetto dell’eredità è una somma pari a 50.000 € ma l’ammontare dei debiti è pari a 60.000 €, l’accettazione con beneficio di inventario ti consente di rispondere dei debiti solo per l’importo della somma ereditata.

 

Il ricorso a questa opzione è utile quando non si ha certezza sul reale ammontare dei debiti del defunto rispetto al lascito; nel caso risulti chiaramente che le passività del patrimonio superino l’ammontare attivo del lascito è consigliabile optare per la totale rinuncia all’eredità .

 

Ci sono casi in cui è obbligatoria?

 

L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria nel caso in cui chiamati all’eredità siano soggetti ritenuti giuridicamente più deboli dalla legge italiana, come i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Nonostante in tali casi l’istituto sia obbligatorio, esso non opera automaticamente: è necessario che un soggetto idoneo compia l’atto al fine di rendere valida l’accettazione. Nel caso di  minori e interdetti saranno  i genitori o i tutori a dovere compiere l’atto, a seguito di apposito il consenso rilasciato dal giudice. I soggetti con limitata capacità d’agire (inabilitati e minori emancipati), possono usufruire del beneficio d’inventario con il consenso dei curatori e del giudice.

 

Come procedere all’accettazione con beneficio d’inventario?

 

L’accettazione con beneficio d’inventario si effettua tramite una dichiarazione fatta davanti a un notaio o cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione ricade l’ultimo domicilio del defunto. La dichiarazione sarà poi soggetta a trascrizione nel registro delle successioni e nei registri immobiliari (a fini di pubblicità) a cura del cancelliere ricevente; se effettuata dinanzi al notaio, quest’ultimo provvederà a richiedere alla cancelleria competente l’inserzione della dichiarazione, depositando copia autentica dell’atto .

 

È obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità , al fine di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato.

L’inventario –  redatto dal notaio  o dal Cancelliere del Tribunale – è fondamentale per potere decidere alla luce dei risultati se accettare o meno l’eredità.

 

Se i beni sono già a tua disposizione, l’inventario andrà redatto entro tre mesi dalla data in cui hai appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione; a seguito della redazione, avrai quaranta giorni di tempo per decidere se accettare o meno , l’eredità. Saldati gli eventuali debiti sarai libero di disporre di quanto rimasto e non sarai ritenuto responsabile per eventuali debiti del defunto.

 

Se sei straniero o risiedi all’estero, vista la difficoltà di redigere l’inventario, la legge italiana prevede un termine di dieci anni entro cui rendere la dichiarazione beneficiata.  Una volta resa, però, avrai tre mesi di tempo per redigere l’inventario e quaranta giorni di tempo dopo averlo depositato per procedere all’accettazione.

 

Quali documenti occorrono per la dichiarazione ?

 

Per accettare  un’eredità  con beneficio d’inventario, dovrai effettuare una valida dichiarazione allegando:  

– il tuo documento d’identità e codice fiscale;

– certificato di morte del testatore;

– copia dell’eventuale testamento;  

– codice del codice fiscale del defunto;

– copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice (per minori, interdetti o inabilitati).

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

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