Foro competente: regole ed eccezioni nei contratti dei consumatori

11 settembre 2019

 

Il foro competente , in un contratto, definisce la sede del giudice a cui spetta decidere in caso di controversia tra le parti.

 

Supponiamo ad esempio che tu abbia acquistato un prodotto online, da  un rivenditore estero, e che questo prodotto non ti sia mai stato recapitato: se volessi intentare una causa, a quale giudice dovresti rivolgerti? Verrà osservata la legge italiana, oppure quella del paese del rivenditore?

 

Le regole della normativa comunitaria sul foro competente nei contratti del consumatore rispondono proprio a questo genere di dubbi.

 

Vediamo insieme quali sono i principi di massima e come funzionano le eventuali eccezioni.

 

Foro competente: qualche definizione per fare chiarezza

 

Per stabilire qual è il foro competente in una controversia che coinvolge un consumatore, bisogna capire se questi agisce:


– come attore (soggetto attivo), ovvero se è lui a prendere l’iniziativa e ad intentare un’azione giudiziaria per fare valere un proprio diritto,

 

oppure

– come convenuto (soggetto passivo), se contro di lui viene proposta una domanda giudiziale da parte di un altro attore.

 

Come regola generale, il Regolamento comunitario (CE) n. 44/2001 prevede che il Giudice competente sia quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione. Tuttavia, lo stesso Regolamento protegge i consumatori, considerati negozialmente più deboli rispetto ai professionisti, introducendo delle disposizioni più favorevoli rispetto al principio generale.

 

In particolare:

 

– il consumatore che agisce come attore contro un professionista con sede legale in

un altro Paese dell’Unione Europea ha il diritto di scegliere se rivolgersi al Giudice del proprio  Stato (c.d. f oro del consumatore ), oppure a quello nel cui territorio è domiciliato il professionista;

 

– se è invece il consumatore ad essere chiamato in giudizio dal professionista , possono essere  interpellati solo i Giudici dello Stato membro in cui lo stesso consumatore è domiciliato .

 

Quando consumatore e professionista hanno il domicilio o la residenza nello stesso Stato membro,  al momento della firma del contratto possono decidere che il foro competente sia in un altro Stato  (a meno che la legge dello Stato scelto non vieti espressamente questo genere di accordi).

Quanto esposto sopra vale per tutti i contratti conclusi dai consumatori, ad eccezione dei contratti  di trasporto.

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

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