OESC, come recuperare i crediti transfrontalieri in UE

ott 23, 2020

Se tu o la tua impresa vantate un credito verso una società con sede in un altro paese dell’UE, puoi ricorrere all’ ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (OESC) e recuperarlo con una procedura rapida e molto più accessibile rispetto a quella precedentemente in vigore.

 

Cos’è l’Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo (OESC)

 

L ’OESC permette a un giudice di un paese UE di congelare i fondi di un conto bancario del debitore in un altro paese dell’UE

 

L’ordinanza è entrata in vigore nel 2017; prima di allora, per recuperare un credito in un altro paese europeo era necessario richiedere il blocco degli importi al giudice dello Stato membro, seguendo le norme e le procedure locali. Ciò richiedeva tempi lunghi e oneri spesso scoraggianti o addirittura proibitivi per i creditori, soprattutto per i privati e le piccole imprese.

 

L’ OESC nasce proprio come alternativa alle regole vigenti nei singoli paesi dell’UE e prevede modalità molto più semplici, veloce ed economiche per il recupero dei crediti transfrontalieri

 

Quando si può ricorrere all’OESC

 

Puoi avvalerti dell’OESC solo per il recupero dei crediti transfrontalieri, ovvero nei casi in cui il giudice che emette l’ordinanza, oppure tu o la tua impresa, abbiate sede in un paese dell’UE diverso da quello in cui si trova il conto bancario del debitore.

 

In quali paesi si applica l’OESC

 

Puoi richiedere l’OESC in tutti i paesi europei ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca.

 

Come richiedere l’OESC

 

La richiesta per l’OESC può essere inviata online , scaricando i moduli dal Portale europeo della giustizia elettronica e allegando tutta la documentazione pertinente al caso.

Uno dei principali vantaggi è che non hai l’obbligo di informare prima il debitore (ex parte) : potendo puntare sull’”effetto sorpresa”, diminuisce il rischio che i fondi da recuperare vengano spostati dal conto, occultati o utilizzati.

È possibile contestare un’OESC?

 

Sì; se il debitore non è d’accordo con l’OESC emessa contro di lui può compilare il modulo di domanda di ricorso (modulo VII). 

Inoltre, debitore e creditore possono impugnare la decisione relativa a un ricorso tramite l’apposito modulo di impugnazione (modulo IX).

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

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