Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: tutte le novità 

mar 12, 2021

L’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che prende decisioni sulle dispute tra clienti e intermediari in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari.

 

Operativo già dal 2009, risponde alla necessità di risolvere rapidamente questioni di entità modesta, velocizzandone la risoluzione ed evitando d’intasare le aule dei Tribunali.

 

Le novità sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario

Dal 1° Ottobre 2020 sono entrate vigore nuove regole per l’ABF, che mirano a rendere questo strumento ancora più efficiente e funzionale. Vediamole insieme.

 

1.  Nuovo importo limite per il ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario 

 

Qualsiasi controversia che riguardi l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà può essere sottoposta all’ABF. Se però chi fa ricorso richiede la corresponsione di una somma di denaro, a qualsiasi titolo, l’importo non deve superare il limite di 200.000 euro . Questa è la prima delle novità: la normativa precedente, infatti, prevedeva un limite di 100.000 euro.

 

2. Nuovi limiti di competenza temporale dell’ABF

 

Con le nuove disposizioni, dal 1° ottobre 2022 potranno essere sottoposte all’ABF solo controversie relative a operazioni o comportamenti che si siano verificato entro i sei anni precedenti alla data del ricorso. La normativa attualmente in vigore estende  invece i termini per il ricorso alle questioni datate dal 1° gennaio 2009.

 

3. Spostamento temporaneo della competenza territoriale dei collegi

La Banca d’Italia può ora istituire fino a un massimo di 10 Collegi aggiuntivi rispetto ai 7 già esistenti (ricordiamo che il criterio di attribuzione delle controversie è quello del domicilio del cliente dichiarato nel ricorso):

  • Collegio di Milano, competente per Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto;
  • Collegio di Torino competente per Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta;
  • Collegio di Bologna per Emilia-Romagna e Toscana;
  • Collegio di Roma per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, oltre che per i ricorsi presentati da soggetti residenti all’estero;
  • Collegio di Napoli competente per Campania e Molise;
  • Collegio di Bari per Basilicata, Calabria e Puglia;
  • Collegio di Palermo per Sicilia e Sardegna.

Inoltre, la Banca d’Italia può accentrare la trattazione dei ricorsi presso uno o più Collegi, per un periodo non superiore a 18 mesi e per materie circoscritte ed espressamente regolamentate, previo accordo con i presidenti dei Collegi esistenti: l’obiettivo è quello di accelerare la risoluzione di controversie che vertono su materie con orientamenti già consolidati.

4. Nuovi tempi per il ricorso

Prima di presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, il cliente deve inoltrare un reclamo scritto all’intermediario: il ricorso è possibile solo dopo che siano trascorsi 60 giorni senza risposta, o nel caso in quest’ultima sia ritenuta insoddisfacente.

Il ricorso viene quindi trasmesso all’intermediario, che ha 30 giorni di tempo dalla ricezione per presentare le proprie argomentazioni. A sua volta, il cliente avrà quindi 25 giorni di tempo per inviare una replica, a cui potrebbe seguire una controreplica dell’intermediario. 

Scaduti i termini per le relative presentazioni, l’ABF comunica alle parti la data in cui il ricorso si considera completo, e trasmette l’esito entro 90 giorni da tale data.

Se la richiesta del cliente viene accolta, del tutto o in parte, l’intermediario ha 30 giorni per adeguarsi; in caso contrario, il mancato adempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF e rimane online per 5 anni. È imposta anche la pubblicazione sulla pagina internet dell’intermediario per 6 mesi .

Va da sé che, sebbene le decisioni dell’ABF non siano legalmente vincolanti per le parti, questo crea un danno alla reputazione dell’intermediario inadempiente.

Il cliente eventualmente insoddisfatto potrà comunque ricorrere successivamente al giudice.

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