Riforma del terzo settore e nuovo Registro Unico (Runts): cosa cambia per Odv, Aps e Onlus

mag 30, 2019

La riforma del terzo settore sta riconfigurando il quadro normativo in cui operano  organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus: al termine del periodo transitorio questi enti, attualmente iscritti nei registri del no profit (come l’Anagrafe delle Onlus e i registri regionali o provinciali del volontariato), dovranno confluire in una delle sezioni del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

 

Cos’è il Runts e come funziona

Il Runts è il registro pubblico telematico che unificherà gli albi, gli elenchi e i registri ad oggi esistenti sugli enti del terzo settore. Chiunque potrà accedere online, consultare le informazioni di base sugli enti e verificare se un’organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge.

Ciascuna delle 7 sezioni del Runts corrisponde ad una tipologia di ente:

– organizzazioni di volontariato
– associazioni di promozione sociale
– enti filantropici
– imprese sociali
– reti associative
– società di mutuo soccorso
– altri enti del Terzo settore.

 

Dai registri del no profit al Runts: come adeguarsi

Per le organizzazioni di volontariato (Odv) e per le associazioni di promozione sociale (Aps) la trasmigrazione dagli attuali registri al Registro unico nazionale del terzo settore sarà automatica, con modalità che saranno definite da un decreto ministeriale (articolo 54, Cts). Rimarrà fermo l’obbligo di adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Ad oggi non è invece previsto alcun passaggio automatico per le Onlus , che dovranno valutare in quale sezione del Registro unico iscriversi tenendo conto di come intendono organizzare le proprie attività e delle conseguenze sul piano fiscale.

Sebbene l’ ingresso nel Runts sia facoltativo, è necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista per il terzo settore : di conseguenza, le Onlus che vorranno mantenere un regime agevolativo legato all’assenza di scopo di lucro e al perseguimento di fini solidaristici dovranno di fatto iscriversi, adottando la qualifica di Ets (Ente del Terzo Settore). La piena efficacia delle disposizioni fiscali introdotte dal Cts abrogherà infatti l’attuale disciplina Onlus, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le norme del Cts sottoposte al suo vaglio, e in ogni caso da quando sarà entrato in funzione il Registro unico nazionale.

Va anche detto che l’adozione della nuova veste di Ets non determina la perdita della qualifica di Onlus: l’ente, dunque, non dovrà devolvere il proprio patrimonio, nemmeno qualora decida di iscriversi al Runts nella sezione dedicata alle imprese sociali (articolo 101, comma 8 del Cts).

 

Entro quando e come adeguarsi alle nuove norme del Codice del Terzo Settore?

Un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto Crescita) ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per adeguare gli statuti di Odv, Aps e Onlus alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts) , con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (articolo 101, comma 2 del Cts).

Oltre alle informazioni obbligatorie attualmente richieste, gli enti dovranno comunicare bilanci, consistenze patrimoniali e nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali, inclusi i rappresentanti.

Qualsiasi variazione relativa all’organizzazione che sia rilevante ai fini del Registro andrà comunicata entro 30 giorni; bilanci e rendiconti dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

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