Come agire in caso di sottrazione internazionale di minore

feb 21, 2019

 

Uno dei due genitori porta il figlio minorenne all’estero senza il consenso dell’altro: che fare?

In questi e in tutti gli altri casi in cui una persona sottrae illecitamente un minore ai suoi genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) per portarlo in un paese diverso da quello in cui risiede abitualmente, si parla di sottrazione internazionale di minore.
È un reato previsto dal codice penale e punibile con la reclusione.

Per risolvere efficacemente i casi di sottrazione internazionale di minore, gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 collaborano sulla base di un impianto di regole e procedure comuni, applicabili in tutti i paesi membri a condizione che:

– lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) abbiano entrambi ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 e accettato l’adesione dell’altro Stato;

– il minore sottratto abbia meno di sedici anni di età (al compimento del sedicesimo anno la procedura si interrompe, anche se il caso è stato già portato davanti al giudice);

– la persona che richiede il ritorno sia il titolare della responsabilità genitoriale sul minore ed esercitasse effettivamente le corrispondenti funzioni al momento della sottrazione. La titolarità della responsabilità genitoriale e i relativi diritti e doveri vanno verificati in base alla legislazione dello Stato in cui il minore risiedeva abitualmente prima di essere portato via.

 

Sottrazione internazionale di minore: i paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aia

 

La Convenzione dell’Aia del 1980 è esecutiva in Italia dal 1994 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e i seguenti paesi:

A:

Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria

B:

Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso

C:

Canada, Cile, Cina (solo Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia

D:

Danimarca

E:

Ecuador, El Salvador, Estonia

F:

Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia

G:
Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala

H:

Honduras

I:

Irlanda, Islanda, Israele

K:

Kazakistan

L:

Lettonia, Lituania, Lussemburgo

M:

Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico

P:

Portogallo

R:

Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Romania

S:

San Marino, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera

T:

Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan

U:

Ucraina, Ungheria, Uruguay, U.S.A., Uzbekistan

V:

Venezuela

Z:

Zimbabwe

 

A chi rivolgersi in Italia per la sottrazione internazionale di minore?

 

In Italia, l’Autorità centrale a cui rivolgersi in caso di sottrazione internazionale di minore è il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità .

 

Qui tutti i recapiti :

 

Ufficio II – Autorità Centrali convenzionali
Via Damiano Chiesa, 24
00136 ROMA
tel. +39 06.68188.326/331/535
fax. +39 06.68808085
e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
PEC: autoritacentrali.dgmc@giustiziacert.it

 

Il genitore a cui viene sottratto il figlio dovrà contattare l’Autorità centrale, via telefono o email, per avviare la procedura. Dovrà comunicare gli indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore e i nominativi delle persone che potrebbero in un qualche modo essere coinvolte nella sottrazione.

 

L’Autorità centrale invierà un modulo, che andrà compilato in italiano e nella lingua straniera del Paese in cui il minore è stato portato (o dove si presume che sia).

 

Al modulo andranno allegati:

– certificati di nascita, di residenza, stato di famiglia e cittadinanza del minore e dei coniugi, sia in italiano che tradotti nella lingua dello Stato in questione;

– copie dei documenti di riconoscimento;

– fotografia recente del minore sottratto.

 

Una volta trasmessi i documenti, bisognerà aspettare che l’Autorità centrale comunichi il referente per l’Italia.

 

Il genitore dovrà ricorrere all’assistenza di un legale; l’Autorità centrale stessa comunicherà al genitore anche i costi sommari del giudizio.

 

Per trovare un accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie, si potrà tentare la via della conciliazione .

 

Sarà inoltre possibile, qualore il genitore non possa permettersi i costi dell’assistenza legale, fare domande per il gratuito patrocinio .

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.wp

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

Lo Studio Legale Palmigiano si avvale di avvocati poliglotti, specializzati in diritto internazionale.

Se hai bisogno di assistenza su un caso di sottrazione internazionale di minore, contattaci per una consulenza.

 

 

 

 

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