Separazione e divorzio internazionale: le regole sull’affidamento dei minori

gen 18, 2018

Oltre a permettere alle coppie di scegliere la legge applicabile al loro divorzio o separazione personale, il diritto internazionale stabilisce le regole che le coppie miste devono seguire per  l’ affidamento dei minori .

 

In caso di divorzio o separazione, è importante stabilire se i figli vivranno con un solo genitore o con tutti e due a periodi alterni. In assenza di accordo tra ex coniugi con diverse nazionalità e residenza in paesi diversi, il diritto internazionale regolamenta le procedure di affidamento nel primario interesse del benessere del minore .

 

I criteri di competenza del giudice e le modalità di affido condiviso sono sancite nella convenzione dell’Aja, che stabilisce che il tribunale competente per l’affidamento dei minori è quello del paese in cui il minore risiede in modo stabile e continuativo. Nel caso di minori rifugiati, o se non è possibile stabilire la residenza abituale del minore, la competenza sarà del giudice dello stato in cui il minore si trova a causa del suo status.

 

Esistono tuttavia delle eccezioni.

 

In casi particolarmente complessi, il giudice competente può rivolgersi all’autorità di un altro per valutare più efficacemente l’interesse del minore, richiedendo di adottare le misure relative al minore stesso oppure invitare i genitori a promuovere il giudizio dinanzi a questa autorità. Questo è possibile solo se il giudice opera in uno stato in cui il minore è cittadino o in cui sono situati beni di sua proprietà, oppure se è competente a pronunciarsi sulla separazione o divorzio dei genitori, o ancora se appartiene ad uno stato che presenta uno stretto legame con il soggetto minore.

 

Affidamento dei minori in ambito comunitario

 

Nella Comunità Europea, la materia della responsabilità genitoriale e dell’affido è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 , che prevede sia il diritto del genitore a stabilirsi nel paese di residenza del figlio minore, sia quello di portare il minore in un paese diverso da quello di residenza per brevi periodi. Il regolamento individua il giudice competente per l’affidamento dei minori nell’autorità giudiziaria dello stato in cui il minore ha residenza abituale al momento della presentazione della domanda di affido.

 

Anche in questo caso sono previste delle eccezioni.

 

Innanzitutto le questioni attinenti all’affidamento dei minori, se connesse alle domande di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio, possono essere decise dal giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di divorzio, separazione o annullamento. Ciò è possibile se almeno uno dei coniugi esercita la potestà genitoriale sul minore e se tra coniugi esiste un accordo volto a garantire il supremo interesse del minore.

Sempre a tutela degli interessi del minore, è possibile rivolgersi al giudice di uno stato membro con cui il minore abbia uno stretto legame, oppure che sia luogo di residenza stabile di uno dei genitori, qualora entrambi accettino espressamente  la competenza di un altro giudice.

Nel caso di minori rifugiati o sfollati a causa di disordini nei loro paesi d’origine, anche in ambito comunitario la competenza è affidata al giudice dello stato in cui questi si trovano.

 

Il regolamento stabilisce inoltre le norme volte a dirimere i casi in cui il minore venga illecitamente trasferito o trattenuto.

 

I tribunali del paese UE in cui il minore dimorava abitualmente appena prima della sottrazione continuano a essere competenti fino al momento in cui il minore non risiederà principalmente in un altro paese dell’UE.

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

Divorzi, responsabilità genitoriali e affidamento dei minori sono sempre questioni delicate, da un punto di vista legale e personale; se a separarsi sono coppie miste, la complessità aumenta esponenzialmente.

 

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