Amministrazione di sostegno: come funziona

gen 11, 2022

L ’amministrazione di sostegno è nata per supportare persone prive di autonomia fisica o psichica (ad esempio persone anziane, con disabilità o con malattie in fase terminale) limitando il meno possibile la loro capacità di agire. 

In quest’articolo rispondiamo alle domande più frequenti su questo strumento, che ha assunto un ruolo centrale nella protezione delle persone più deboli.

Amministratore di sostegno o tutore: qual è la differenza?

L’ amministratore di sostegno assiste una persona che non è completamente priva della sua capacità di intendere. Questa persona, detta beneficiario, continua a decidere e ad agire autonomamente in alcuni ambiti, legittimati dal Giudice; per tutte quelle scelte o azioni che non può compiere in autonomia, può invece contare sull’intervento dell’amministratore. 

L’amministratore è tenuto a collaborare con il beneficiario e a tenere conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. 

Il tutore , invece, sostituisce del tutto il beneficiario negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. È una figura che entra in campo quando una persona viene interdetta o inabilitata, ovvero le si impedisce del tutto o in parte di agire perché non è in grado di prendersi cura della propria salute o dei propri interessi. È il caso di minorenni rimasti orfani o di soggetti con gravi infermità mentali, che necessitano di un rappresentante legale che agisca in loro vece e per loro conto.

Chi può richiedere l’amministrazione di sostegno?

La nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta:

– dallo stesso beneficiario

– dalle persone legittimate a proporre l’interdizione o l’inabilitazione: coniuge, convivente stabile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori o tutrici, curatori o curatrici, pubblico ministero

– da responsabili dei servizi sanitari e locali a conoscenza di circostanze che rendano opportuna l’apertura del procedimento.

 

 

 

Chi nomina l’amministratore di sostegno?

Formalmente, è il Giudice Tutelare a valutare la richiesta dell’amministrazione di sostegno. 

Dopo aver ascoltato il beneficiario, i familiari o altri soggetti richiedenti, entro 60 giorni il Giudice nomina l’amministratore ed emette un decreto, che stabilisce:

– la durata dell’incarico 

– gli atti per cui l’amministratore di sostegno sarà chiamato a intervenire e quelli che potrà compiere il beneficiario con la sua assistenza

– il limite di spesa

– la scadenza entro cui l’amministratore dovrà comunicare al Giudice le condizioni del beneficiario e l’attività svolta.

 

Come viene scelto l’amministratore di sostegno?

Il Giudice tutelare sceglie l’amministratore di sostegno nell’esclusivo interesse del beneficiario.

In alcuni casi è il beneficiario stesso a proporre al Giudice il proprio amministratore, anche in previsione di un’eventuale futura incapacità.

Quando questo non accade, il Giudice sceglie di norma tra le persone più vicine al beneficiario:
– il marito o la moglie
– la persona stabilmente convivente
– la madre o il padre
– il figlio o la figlia
– parenti entro il quarto grado.

È anche possibile nominare un altro soggetto, come un avvocato, tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

 

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