Legge applicabile nei contratti internazionali dei consumatori: come regolarsi

set 19, 2019

Non hai mai ricevuto un prodotto che avevi acquistato su un sito internet straniero, vorresti fare causa al venditore e ti chiedi: qual è la legge applicabile, in questo caso? Quella del paese del venditore, oppure quella italiana?

La domanda è legittima, e per fare chiarezza occorre fare riferimento al Regolamento comunitario (CE) n. 593/2008. In quest’articolo spieghiamo cosa prevede la normativa europea e come regolarsi.

 

Legge applicabile: le tutele speciali per i contratti dei consumatori 

Il principio generale a cui si ispira il Regolamento comunitario (CE) n. 593/2008 è quello secondo cui le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto. 

Per maggiore tutela, tuttavia, la normativa prevede che ai contratti conclusi con i consumatori si applichi la legge del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale , a patto che vengano rispettate entrambe le condizioni che seguono: 

– il professionista deve svolgere le sue attività professionali o commerciali nel Paese in cui il consumatore ha la propria residenza (oppure dirigere tali attività con qualsiasi mezzo verso tale Paese, o vari Paesi tra cui quello del consumatore)

– il contratto deve rientrare nell’ambito di queste attività.

 

Le parti hanno comunque facoltà di decidere di applicare la normativa di uno Stato diverso; il consumatore, tuttavia, deve comunque poter beneficiare della protezione che la norma prevederebbe in assenza di tale decisione. 

Queste disposizioni non sono derogabili convenzionalmente , e hanno la funzione di garantire il rispetto di uno standard minimo a vantaggio del consumatore.


Nota bene:

secondo il Codice del Consumo italiano, le clausole che prevedono l’applicabilità al contratto della legge di un Paese extracomunitario che priva il consumatore dei diritti che gli spettano in base alla normativa sulle clausole vessatorie sono da considerarsi nulle , laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato membro dell’Unione Europea.

 

Disposizioni europee sulla legge applicabile: quali eccezioni?

Come accade per il foro competente (per approfondire, leggi qui ), le disposizioni sulla legge applicabile previste dal Regolamento n. 593/08 non valgono:

– per i contratti di trasporto  

 

– per i contratti di fornitura di servizi in un Paese diverso da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

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