Pignoramenti prima casa sospesi per sei mesi: cosa c’è da sapere

5 giugno 2020

I pignoramenti delle prime case sono sospesi per sei mesi : lo stabilisce l’articolo 54 ter del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020. La norma ha un impatto rilevante su chi rischia di perdere la propria abitazione durante la pandemia di Coronavirus.

 

Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti.

 

In quali casi si applica la sospensione del pignoramento?

 

Il pignoramento è sospeso solo se l’immobile oggetto dell’esecuzione risulta essere l’abitazione principale del debitore (e di eventuali congiunti) sia al momento del pignoramento, sia al 30 aprile 2020.  

 

Se a una di queste date (o a entrambe) l’immobile risulta abitato da qualcun altro, la sospensione non si applica. 

 

Fino a quando saranno sospesi i pignoramenti?

 

Le procedure esecutive immobiliari sono sospese fino al 30 ottobre 2020.

 

Cosa bisogna fare per sospendere il pignoramento della prima casa?

 

L’effetto sospensivo è prodotto direttamente dalla legge di conversione entrata in vigore il 30 aprile 2020, per cui è automaticamente effettivo. Non occorre rivolgersi al giudice. 

 

Tuttavia, sebbene la sospensione non sia rinunciabile né disponibile, neppure dietro accordo delle parti, è comunque interesse del debitore attenzionare la situazione presentando un’apposita istanza di sospensione.

 

A seguito dell’istanza (o di altra segnalazione di un ausiliario della procedura) viene constatato che a essere oggetto di pignoramento sia effettivamente l’abitazione principale del debitore

 

Il Giudice prende atto della sospensione . Se al 30 aprile 2020 la stima, la conversione del pignoramento, la vendita o il trasferimento del bene aggiudicato erano già in corso, riprenderanno a partire dal 31 ottobre 2020 (data di cessazione della sospensione prevista dalla norma).

Cosa succede se nel pignoramento rientrano anche beni diversi dall’abitazione principale (come box auto, locali deposito o altre pertinenze idonee a essere vendute autonomamente o individuate come lotti separati)?

In questo caso resta sospeso soltanto il pignoramento dell’abitazione principale del debitore . Quello  degli altri beni proseguirà regolarmente.

Nota che nella sospensione sono inclusi gli adempimenti e le attività funzionali all’espropriazione forzata , come: 

– la  stima; 

–  la conversione del pignoramento; 

–  l’assegnazione; 

–  la vendita; 

– la  liberazione dell’immobile ordinata dal giudice. 

 

Sono invece esclusi dalla sospensione quelli non strettamente necessari al pignoramento, quali:

– la custodia giudiziaria dell’immobile; 

– la presentazione da parte degli ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell’inizio della sospensione, nonché i relativi provvedimenti del giudice; 

– il compimento da parte del professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso; 

– la formazione, l’approvazione e l’attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento. 

 

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