Come registrare un marchio a norma di legge

apr 30, 2019

 

Il marchio è uno strumento di marketing potentissimo : comunica in modo sintetico e diretto i valori e l’immagine di un’impresa, ne caratterizza i prodotti e i servizi e li differenzia da quelli dei concorrenti.

Poiché un marchio ben progettato può costituire un reale vantaggio competitivo, le aziende sono sempre più interessate a proteggerne l’originalità e la proprietà intellettuale.

 

Ecco come farlo secondo la legge.

 

Come registrare un marchio: limiti e modalità

Nella definizione di marchio può rientrare una vasta gamma di elementi visivi, testuali e formali .

Un marchio può essere infatti:

  • denominativo , cioé costituito soltanto da parole
  • figurativo , ovvero rappresentato da una figura o da una riproduzione di oggetti reali o di fantasia
  • misto o complesso , e risultare quindi dalla combinazione di parole, figure e altri elementi che influenzano la percezione sensoriale dei consumatori.

Tuttavia, non tutti questi aspetti possono essere registrati .

Gli elementi di marca che possono costituire oggetto di registrazione sono definiti dall’ articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) , e sono:

– tutti i segni rappresentabili graficamente , ovvero parole (compresi i nomi di persone), disegni , lettere , cifre , combinazioni o tonalità cromatiche (esclusi i colori puri, che non possono essere riservati a un solo titolare)

– i suoni , sotto forma di trascrizione su un pentagramma

– la sagoma del prodotto o della sua confezione , a patto che sia immediatamente riconoscibile dal consumatore medio e che non sia imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile solo tramite un brevetto o un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

– gli slogan pubblicitari (seppure non citati espressamente dall’articolo 7), purché siano percepiti dai consumatori come uno strumento di identificazione commerciale di specifici  prodotti o servizi.

Restano esclusi dall’elenco molti altri elementi che possono influenzare la percezione dei consumatori, ad esempio quelli olfattivi: questi non sono registrabili in quanto non esiste, ad oggi, una classificazione degli odori precisa, inequivocabile e codificata a livello internazionale.

La registrazione dei marchi è di competenza della DGLC-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, e può essere:

– individuale , se il marchio appartiene a una singola impresa o a persona fisica (è il caso più comune)

– collettivo , se è richiesta da un “soggetto proponente” (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi) e viene poi concesso in uso a singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso; questa modalità serve solitamente a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Per questo, in deroga all’articolo 13, comma 1 del CPI, un marchio collettivo può contenere segni o indicazioni che si riferiscono alla provenienza geografica dei prodotti/servizi. L’UIBM può, tuttavia, rifiutare la registrazione quando un marchio può creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

Altri impedimenti alla registrazione di un marchio

Alcuni elementi che caratterizzano l’identità di un’impresa possono annullare il carattere di originalità di un marchio, e quindi rendere impossibile la sua registrazione, anche se assolvono a funzioni diverse.

Questi sono:

– la ditta , ovvero il nome sotto il quale un imprenditore individuale esercita la sua attività

– la ragione/denominazione sociale di un’impresa

– l’insegna che distingue il locale in cui è esercitata un’attività (negozio, laboratorio, magazzino, ecc.)

– il nome di dominio , cioé l’indirizzo che identifica un sito internet.

In generale, non si può registrare come marchio un segno già noto come ditta, ragione o denominazione sociale, insegna o dominio (e viceversa).

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