Segnalazioni illegittime a Centrale dei Rischi o SIC: come tutelarsi

feb 12, 2018

 

Per un privato o un imprenditore, avere segnalazioni negative presso la Centrale dei Rischi della Banca D’Italia o i SIC (come CRIF, EXPERIAN e CERVED) comporta tre ordini di problemi:

 

– può risultare impossibile accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ;

 

– gli affidamenti bancari già concessi possono essere revocati;

 

– al soggetto viene impedito di aprire nuovi conti correnti .

 

Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi: proprio in virtù delle conseguenze causate da eventuali segnalazioni negative, gli intermediari  sono tenuti ad una valutazione scrupolosa prima di segnalare a sofferenza il credito del proprio cliente.

 

Quando la Banca d’Italia ha notizia di errori nei dati raccolti nella Centrale dei Rischi, chiede alle banche e alle società finanziarie di verificare le informazioni e di correggerle. Se dal canto loro gli intermediari riscontrano segnalazioni illegittime o inesatte, devono trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia, che le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.

 

 

Cosa fare in caso di segnalazioni illegittime a Centrale dei Rischi o SIC?

 

 

Se una segnalazione viene ritenuta illegittima, l’istituto di credito potrebbe essere condannato al pagamento dei danni subiti dal cliente.

 

Agendo tempestivamente per accertare eventuali segnalazioni illegittime, è possibile tutelare l’integrità del proprio profilo creditizio.

 

Vediamo insieme quando sussistono le condizioni per una richiesta di risarcimento.

 

3 casi ricorrenti di segnalazioni illegittime

 


Ecco i principali motivi per cui si può parlare di segnalazioni illegittime a Centrale dei Rischi o SIC: 

 

– Mancata ricezione del preavviso di segnalazione (previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario)

 

Come spiegato in questo articolo , il debitore segnalato ha diritto ad un adeguato preavviso, che deve essere comunicato per iscritto sia a lui sia ai soggetti co-obbligati al debito (fideiussori, garanti soci, ecc.). Questo risponde ad un principio di lealtà e correttezza nel trattamento dei dati personali, e permette, quando possibile, di regolarizzare il pagamento. Se l’intermediario non rispetta il preavviso, ci sono  gli estremi per una contestazione.

 

– Errore nella valutazione dello stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”

 

 

L’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” richiede un’attenta analisi da parte dell’intermediario, che dovrà esaminare la situazione finanziaria complessiva del cliente prima di procedere con la segnalazione. Quest’ultima, infatti, può essere inoltrata solo in caso di gravi ritardi o inadempienze. Anche una valutazione inesatta della condizione finanziaria di un soggetto, quindi, può essere motivo di illegittimità della segnalazione.

 

 

– Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente

 

In questo caso, la segnalazione risulta illegittima perché l’intermediario non provvede ad aggiornare lo stato di una segnalazione precedente (quando ad esempio il debito scende sotto la soglia dei 30.000 Euro, o a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario).

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

Pensi di essere vittima di segnalazioni illegittime a Centrale dei Rischi o SIC ?

Se vuoi agire per la rettifica dei dati ed il risarcimento dei danni, contattaci per una consulenza : gli avvocati del nostro studio sono esperti in materia bancaria e finanziaria e ti aiuteranno ad individuare la soluzione più rapida ed efficace.

 

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