Energia: modifiche contrattuali possibili solo a specifiche condizioni

ott 25, 2022

L'art.3 del DL Aiuti bis prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo fino al 30 aprile 2023. Non sempre, però, quaesta norma è stata rispettata, così,proprio a causa di frequenti violazioni della norma o scorretta applicazione, l'ARERA e l' AGCM ( la prima Autorità di vigilanza nel settore dell'energia e la seconda in ambito di concorrenza e tutela dei consumatori) hanno ritenuto di intervenire pochi giorni fa per riassumere il quadro delle regole e consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione.


Queste le varie ipotesi:

  1. Se nei contratti ci sono clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22 e, quindi, non possono essere cambiati. 
  2. Nel caso di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche) già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3.
  3. In altri casi le compagnie hanno inviato proposte di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi, minacciando che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.


Sul punto le due Autorità hanno precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, sulla base delle norme del codice civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia di un giudice.


Infine ci sono casi in cui la compagnia ha comunicato di voler recedere. L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia ( ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato).

Sul punto è anche bene ricordare che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.


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