Clausole vessatorie: cosa sono? Quando sono nulle?

palmigiano • set 19, 2018

In un contratto, le clausole vessatorie sono quelle condizioni che determinano oneri eccessivi a carico di una sola delle parti .

 

Capita, ad esempio, che i consumatori debbano pagare penali consistenti per interrompere un servizio, mentre dall’altro lato il professionista possa recedere dal contratto senza dover pagare alcunché.
In altri casi, per il consumatore sono previsti molti obblighi mentre quelli della controparte non sono specificati.

 

È proprio quando si presentano questi squilibri che la legge* parla di clausole vessatorie. La buona fede non viene considerata: un contratto può essere redatto senza cattive intenzioni, ma includere comunque delle condizioni eccessivamente sfavorevoli per una delle parti.

 

Esempi di clausole vessatorie

 

Secondo l’articolo 33, comma 2 del Codice del Consumo, una clausola risulta vessatoria se:

 

> limita significativamente i diritti dei consumatori o stabilisce c ondizioni eccessivamente penalizzanti

 

> attribuisce poteri troppo ampi al professionista (per esempio, se permette al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza la possibilità per il consumatore di poter ripensare se aderire o meno. Un altro caso è quando la clausola stabilisce che, in caso di una lite tra professionista e consumatore, ci si deve rivolgere al tribunale del luogo in cui ha sede il professionista: è ormai pacifico che il Giudice competente in caso di contestazione è quello in cui ha residenza o domicilio il consumatore)

 

> riduce le responsabilità del professionista (ad esempio limitando la responsabilità del professionista per tutti gli obblighi che derivano da accordi che altri soggetti, a lui legati, hanno fatto con i consumatori)

 

La legge tutela tutti i consumatori, cioè tutte le persone fisiche che concludono un contratto per scopi che non riguardano un’attività imprenditoriale o professionale.

 

Il principio della “doppia firma”

 

Se in un contratto ti viene chiesto di apporre una doppia firma, fai attenzione : in molti casi questo indica la presenza di un’ipotetica clausola vessatoria.

 

È una caso che si verifica sempre più di frequente, in particolar modo nei contratti online: la doppia firma viene richiesta come prova di approvazione esplicita del consumatore di determinati punti, articoli o clausole del contratto.

La doppia firma del consumatore non determina automaticamente la validità delle condizioni del contratto. Il Giudice può accertare uno squilibrio significativo e dichiarare nulla una clausola anche se il consumatore l’ha firmata due volte.

 

In ogni caso, valuta bene se sottoscrivere questi punti e ricordati di leggere attentamente le clausole a cui la doppia firma è riferita.

 

Cosa fare in caso di clausole vessatorie

 

Il Codice del Consumo prevede esplicitamente che questo tipo di clausole non sono applicabili. Per il resto, invece, il contratto rimane valido.

Tuttavia, se pensi che in un contratto che hai firmato ci siano delle clausole vessatorie non puoi semplicemente dare per scontato che siano nulle .

Dovrai rivolgerti al giudice, che avrà il compito di accertare l’eventuale nullità delle clausole valutando ed interpretando il caso concreto.

 

L’art. 37 del Codice del Consumo prevede anche che le associazioni a tutela dei consumatori possano effettuare un’ azione inibitoria: in altre parole, possono fare seguito ad una segnalazione ed instaurare un procedimento giudiziario per far sì che una clausola venga riconosciuta nulla. Potrebbe quindi succedere che una clausola inserita nel tuo contratto sia dichiarata vessatoria a seguito di un’azione di questo tipo; oltre a questo, il Giudice può anche ordinare l’inibizione dell’uso delle condizioni contrattuali di cui ha accertato l’abusività.

 

Facci sapere se possiamo esserti d’aiuto.

 

Pensi che nel tuo contratto ci siano delle clausole vessatorie?

Il nostro studio legale è specializzato nelle azioni a tutela dei consumatori.

 

 

*Direttiva comunitaria n. 13/1993, inserita in Italia agli artt. 33-38 del nostro Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005)

 

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